I prodromi dell’Unità d’Italia nella Repubblica Romana del 1849 – Programma

Il Circolo Culturale Montesacro ti invita al primo di una serie di incontri in vista dei 150 anni dell’Unità d’Italia:

I Prodromi dell’Unità d’Italia nella Repubblica Romana del 1849

Sabato 30 gennaio ore 17.00

corso Sempione 27 Roma 

con

Claudio Fracassi
giornalista, scrittore, professore universitario, autore tra l’altro de “La meravigliosa Storia della Repubblica dei Briganti” Mursia 2005 e “La Ribelle e il Papa Re”, Mursia 2009;

Maria Pia Critelli
ricercatrice della “Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma”, autrice tra l’altro de “La Repubblica Romana del 1849. La memoria e il documento nelle fotografie di Stefano Lecchi”, Franco Angeli, 2002;

Enrico Luciani
presidente del Circolo Amilcare Cipriani e Direttore del sito “Comitato Gianicolo”;

Andrea Amoroso
ingegnere e cantautore, autore tra l’altro de “La ballata di Colomba Antonietti”.

 


Domenica 31 gennaio ore 10.00

Visita guidata ai Luoghi della memoria della Repubblica Romana del 1849

a cura di 

Enrico Luciani – Circolo Amilcare Cipriani

appuntamento a piazzale del Gianicolo

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA
3 luglio 1849

PRINCIPII FONDAMENTALI

I.
La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.

II.
Il regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.

III.
La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV.
La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’italiana.

V.
I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI.
La piú equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll’interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII.
Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.

VIII.
Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale.